Il Proprietario/Datore di Lavoro è tenuto, per gli apparecchi di sollevamento in oggetto (come elencati sotto), a far effettuare le verifiche periodiche con cadenza annuale, biennale o triennale.
Nel caso di apparecchi di nuova costruzione, il Proprietario/Datore di Lavoro, contestualmente alla messa in servizio dell’attrezzatura, richiede all’INAIL competente per territorio la prima verifica, indicando nella richiesta un Soggetto Abilitato di fiducia nel caso l’INAIL non fosse in grado di effettuarla. L’INAIL, entro 45 giorni dalla richiesta, effettua la verifica o la fa eseguire al Soggetto Abilitato; decorso inutilmente il periodo sopra indicato il Proprietario/Datore di Lavoro si avvale di un Soggetto Abilitato di propria scelta.
Le verifiche successive alla prima sono affidate dal Datore di Lavoro direttamente ad un Soggetto Abilitato di propria scelta.
Si rammenta che le operazioni di verifica periodica sono atte ad accertare che i dispositivi degli apparecchi dai quali dipende la sicurezza di esercizio siano in condizioni di efficienza, che tutte le parti siano in buono stato di manutenzione e che eventuali prescrizioni ad opera di chi ha condotto le verifiche precedenti siano state ottemperate. In occasione di ogni verifica verrà rilasciato al proprietario un verbale da custodirsi unitamente al libretto che accompagna l’apparecchiatura.